Sab. Dic 21st, 2024

COISP Arezzo

Sindacato di Polizia

Grave danno economico per i Poliziotti

5 min read

Arezzo, 26 agosto 2019

Commissariato di P.S. di Sansepolcro – Mancato rispetto della normativa vigente e grave danno economico per i Poliziotti.

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

L’articolo 11 del vigente ANQ statuisce in materia di cambio turno, prevedendo in particolare che:
«Comma 2 – La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
su richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.
d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.”
Relativamente all’applicazione del cambio turno è stata poi emanata, in data 19 febbraio 2013, d’intesa con il COISP e le altre OO.SS., la circolare n. 557/RS/01/113/5895.
Sempre in merito al cambio turno è utile ricordare che gli Accordi, sottoscritti negli ultimi anni, per l’utilizzo delle risorse previste dal Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI), hanno previsto un compenso pari ad € 8,70 per ogni cambio turno disposto d’ufficio (sopra citato punto 2.).
Premesso quanto sopra, ciò che è emerso presso il Commissariato della P.S. di Sansepolcro relativamente all’applicazione delle norme sopra richiamate, è di assoluta gravità.
A seguito di istanza di accesso atti da parte di un collega del predetto Ufficio, finalizzata all’acquisizione delle “richieste scritte di cambio turno” dallo stesso avanzate negli ultimi anni, è stato formalmente confessato, dal dirigente di quel Commissariato e da personale del dipendente Ufficio Affari Generali, l’incredibile continuativo mancato rispetto della suesposta normativa.
Numerosissimi cambi turno che erano stati dichiarati come “variazione a richiesta” da parte del collega (quindi non compensabili con l’emolumento previsto dal FESI), sono risultati essere stati disposti senza la obbligatoria “richiesta scritta e motivata del personale interessato” … quindi sono stati disposti “d’ufficio” … ma non pagati!
Dagli atti acquisiti dal collega, inoltre, emerge una applicazione della suddetta norma del tutto paradossale:
verbale datato 23.8.2019 – Il dirigente del Commissariato di Sansepolcro afferma che: «Le domande presentate dall’istante per variare la normale prosecuzione dei servizi, formalizzate nelle programmazioni personali, e degli ordini di servizio, benché annotate negli ordini di servizio al momento della loro pubblicazione, non sono consultabili ad eccezione di quelle ricadenti nelle sotto elencate date perché o, per prassi, non formalmente inoltrate (a tal fine di esibiscono relazioni di servizio redatta dal Sovr.Capo omissis, Ass.Capo omissis, redatte rispettivamente nelle date 21, 03 uu.ss.), o, per il tempo trascorso, non conservate agli atti d’ufficio: 1. 12.10.2015; 2. 29.02.2016; 3. 15.09.2016.»;
relazione del Sovr.Capo omissis, datata 21.8.2019 e indirizzata al Dirigente del Commissariato di Sansepolcro – Tale dipendente, «in servizio all’Uff.AA.GG. e Ufficio Personale e Servizi» del Commissariato di Sansepolcro, afferma che: «…le variazioni dell’orario del turno di servizio modificate in sede di programmazione settimanale, in uscita il venerdì antecedente alla settimana programmata, qualora concordate con il personale richiedente, sono state pressoché sempre concesse, talvolta mediante richiesta scritta, ma di frequente subordinate al Suo assenso verbale, mediante espressa dicitura “variazione a richiesta” indicata in corrispondenza del servizio modificato. Tale prassi è in uso da diversi anni a questa parte e resa pubblica dalla esposizione all’albo della programmazione settimanale, che fino ad ora non ha mai generato equivoci eclatanti.»;
relazione dell’Ass.Capo omissis, datata 3.8.2019 e indirizzata al Dirigente del Commissariato di Sansepolcro – Tale dipendente, «assegnato all’Ufficio AA.GG.» del Commissariato di Sansepolcro, afferma che: «…normalmente, dati i buoni rapporti con il personale, durante la stesura dei servizi in programmazione settimanale, e quelli in corso, le richieste di cambio turno o di assenza, venivano effettuate in forma verbale, sia di persona che, per esigenze di speditezza, a mezzo telefono, pertanto l’inserimento sul PS Personale riportava la dicitura “var. a rich.” che non comporta l’indennità di CT. Tale prassi era comune al tempo del mio insediamento, poi, nell’ultimo anno, su sua disposizione, le richieste sono accettate solo in forma scritta.».
Signor Questore, è assolutamente grave che venga sopraffatta una norma posta a tutela del personale della Polizia di Stato e che riflette sulle prerogative delle organizzazioni sindacali e lo è ancor più quando ciò avviene in maniera sistematica, per «prassi». Nemmeno può essere considerata una eventuale bontà della «prassi» quando le contraddizioni nelle stesse affermazioni di chi la richiama sono palesi.
Si dichiara, e tale affermazione è verosimilmente fatta propria anche dal Dirigente del citato Commissariato, che: «Tale prassi era comune …, poi, nell’ultimo anno, …, le richieste sono accettate solo in forma scritta», quando invece delle asserite richieste che hanno comportato le numerose variazione dei turni del collega in argomento ne sono presenti in forma scritta solamente tre risalenti al 2015 e 2016 (quando la «prassi» in atto al Commissariato di Sansepolcro non le avrebbe pretese) mentre sono inesistenti quelle relative finanche a 5-6 mesi addietro, ben rientranti quindi «nell’ultimo anno» (ove la «prassi» sarebbe decaduta per volere del menzionato dirigente e le richieste dovevano essere fatte solo in forma scritta) ancorché con la dicitura «nell’ultimo anno» si sia voluto intendere il solo 2019.
Si dichiara che: «Le domande presentate dall’istante per variare la normale prosecuzione dei servizi … non sono consultabili» perché «per il tempo trascorso, non conservate agli atti d’ufficio», quando le norme vigenti dovrebbero obbligare al mantenimento dei documenti amministrativi (lo è anche l’istanza di un dipendente a variare il turno di servizio) per un periodo di tempo che non ci pare ridotto ad uno, due, tre anni.
Si dichiara, in buona sostanza, che numerose variazioni dei turni di servizio siano avvenute a richiesta del personale quando alcuna obbligatoria istanza è stata prodotta in tal senso e ciò avrebbe dovuto comportare il conteggio ed il successivo pagamento dei cambi turno con l’emolumento pari ad € 8,70 …… mai corrisposto!
Preg.mo Signor Questore, lo ribadiamo e siamo certi che da parte Sua non potrà che esserci condivisione: quanto è emerso presso il Commissariato della P.S. di Sansepolcro è di assoluta gravità e si somma alle innumerevoli criticità che già Le sono state da noi dettagliatamente resocontate.
Sono necessari da parte Sua dei decisi interventi.
Ci aspettiamo comunque una verifica della presenza della necessaria documentazione a supporto degli asseriti cambi turno a richiesta (la «richiesta scritta e motivata del personale interessato») relativamente agli ultimi anni e che comprenda tutto il personale in servizio presso il citato Commissariato di Sansepolcro.
In assenza di detta documentazione dovrà essere corrisposto il dovuto emolumento e chiaramente nello svolgimento di tale attività amministrativa si dovranno rendere partecipi i colleghi interessati.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

La Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.